La legge n. 645 del 1952 (legge Scelba), e la “democrazia” delle tante paure.

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La legge n. 645 del 1952 (legge Scelba), e la “democrazia” delle tante paure. Empty La legge n. 645 del 1952 (legge Scelba), e la “democrazia” delle tante paure.

Messaggio  Admin Dom 01 Ott 2017, 16:52

La legge n. 645 del 1952 (legge Scelba), e la “democrazia” delle tante paure. Apolog11

Sono trascorsi 74anni dalla riapparizione dei partiti, e 70anni dall’approvazione della Costituzione repubblicana da parte degli stessi partiti (che ancora oggi, dopo infinite mutazioni, continuano la loro solitaria guerra civile contro il Fascismo), sempre più organismi estranei alla vita della Nazione, e per questo odiati, disprezzati, accusati d’essere i responsabili della costante crisi dell’Italia. Anche se ancora raccolgono milioni di voti, non significa nulla: essi hanno sempre meno seguaci e a questi non possono chiedere di fare qualcosa di diverso da quello che ognuno fa, ogni giorno, per i comodi suoi.

Gli stessi politici ammettono che l’Italia è ormai soltanto una <<- crazia ->>, cioè una democrazia senza Popolo.

Ma nonostante questo i partiti, in nome della “democrazia” parlamentare, sfruttano nel modo più rozzo i moderni mezzi di comunicazione sociale, facendo riferimento a dinamiche vecchie di oltre trequarti di secolo  e coinvolgendo gli Italiani in polemiche antistoriche e superate.

Ai più e meno giovani ricordiamo che, il Mondo non è iniziato col ventennio Fascista. Prima della sua affermazione sono passati secoli d’acqua sotto i ponti!

Una vera Nazione democratica non esclude a priori una parte del  suo Popolo, si confronta con esso dimostrandogli che sta dalla parte del torto. Nonostante sono trascorsi 70anni dalla sconfitta del Fascismo, ancora oggi sono centinai di migliaia di Italiani che esaltano le sue Idea e le sue Opere. Ma con essi questo confronto è stato reso impossibile.    

La legge Scelba (che riportiamo integralmente) è figlia delle paure e delle debolezze dell’attuale  falsa “democrazia rappresentativa.  Alla quale noi Fascisti contrapponiamo quella Partecipativa.
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Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba)
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952 n. 143.

1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.
-Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

2. Sanzioni penali.
- Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire (3/a) (4). Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire (1) (2). Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell'art.29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art.28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art.28, comma secondo, n. 1, del codice penale. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (2) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art.8, L. 22 maggio 1975, n. 152.

3. Scioglimento e confisca dei beni.
- Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo (3). Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione. (3) Comma così sostituito dall'art.9, L. 22 maggio 1975, n. 152.

4. Apologia del fascismo.
- Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.

5. Manifestazioni fasciste.
- Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni (6). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (6) Così sostituito dall'art.11, L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7). (7) Articolo aggiunto dall'art.12, L. 22 maggio 1975, n. 152.

6. Aggravamento di pene.
- Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art.1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8-), o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa (9). (8-) Recante norme sulla limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. (9) Comma così sostituito dall'art.13, L. 22 maggio 1975, n. 152.

7. Competenza e procedimenti.
- La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art.502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.
- Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art.4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art.5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.
- La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Pubblica istruzione.

10. Norme di coordinamento e finali.
- Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.
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